Avvocato Giovanni Pellacchia, il tempo del pubblico ufficiale 2.0

PellacchiaAgli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria ed amministrativa”. Inizia così la dispensa di Giovanni Pellacchia, avvocato del Foro di Roma che trova il tempo di redigere e condividere con gli internauti alcuni dei suoi contributi in materia di ricerche e approfondimenti giuridici. Per quanto riguarda la definizione di pubblico ufficiale, scrive Giovanni Pellacchia che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione di volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Agli effetti della legge penale – continua Giovanni Pellacchia – sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, il 29 novembre 2000 con provvedimento giurisdizionale del 29 ottobre 2000 n. 6325 ha definito la nozione di Pubblico Servizio come “attività economica di solito di tipo imprenditoriale esercitata per erogare prestazioni indispensabili a soddisfare i bisogni pubblici incomprimibili in un determinato contesto sociale storico e collocato in un ordinamento di settore al cui vertice è posta un’autorità pubblica che ne vigila, controlla, coordina e indirizza l’espletamento”. Il tempo di menzionare questa nozione e Giovanni Pellacchia scrive che per il concetto di Responsabilità sono ravvisabili due differenti sistemi di interpretazione dell’onere dal punto di vista normativo: Nella logica del diritto sociale in un contesto di gestione di risorse umane secondo la moderna Scienza della P.A., oggetto di moderni studi accademici; Nella logica del diritto positivo codicistico, il quale comunque trae le sue fondamenta dai principi espressi nella Costituzione Logica del Diritto Sociale.

Secondo tale corrente di pensiero – conclude Giovanni Pennacchia – è tempo di definire responsabile colui il quale, definito “moderatore in un sistema sociale”, ha l’onere di raggiungere obiettivi prestabiliti: i sistemi di gestione delle risorse umane sono al centro della sua attività, configurandosi in esso stesso soprattutto la capacità di coinvolgimento dell’ufficio di cui si cura per ottenere la motivazione e la partecipazione positiva dei pubblici dipendenti che operano secondo le sue direttive al fine di ottimizzare la loro prestazione (Credits – Avvocato Giovanni Pellacchia)

Posted on by andrea in Lavoro

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