Responsabilità medica, quantificazione del danno per oggetti lasciati nell’addome

Nell’addome di un paziente vengono rinvenuti alcuni oggetti metallici, utilizzati durante il precedente intervento chirurgico. Una situazione rara, fortunatamente, ma pur sempre ammissibile nelle ipotesi di malasanità che sono contemplate alla cronaca, anche recente.

Uno degli esempi più emblematici viene ricondotto dinanzi ai giudici del Tribunale di Monza, ai quali si era proprio rivolto un paziente nel cui addome erano state rinvenute alcune graffette metalliche. Il paziente domandava un congruo risarcimento, rendendo così la sentenza n. 152/2019 del Tribunale di Monza la giusta occasione per poter fare il punto sulla quantificazione del danno biologico temporaneo in relazione all’accaduto di cui sopra.

Il caso

Riassumiamo brevemente il caso, iniziato con il ricovero di un uomo, perché sofferente di ernia iatale. Dopo l’operazione il paziente iniziò ad accusare dolori molto forti a un fianco: le origini di tale pregiudizio sono state scoperte solamente tre anni più tardi, quando nell’addome del paziente furono ritrovati dei corpi estranei. Si trattava, nel dettaglio, di graffette metalliche utilizzate durante l’intervento di ernia iatale, spostatesi dalla loro collocazione originaria e, quindi, aperte.

A distanza di tre anni da tale scoperta, il paziente è stato sottoposto a una nuova operazione chirurgica nel corso della quale furono rimosse due graffette. Purtroppo, però, i problemi non finirono: dopo due anni fu infatti rinvenuta un’altra graffetta, rendendo così necessario un nuovo intervento per favorire la rimozione.

Il paziente, lamentando danni fisici e psichici, ha dunque avanzato una domanda di risarcimento nei confronti della struttura ospedaliera.

Il danno biologico

I giudici del Tribunale di Monza hanno formulato alcune interessanti conclusioni. In primo luogo, hanno escluso la risarcibilità delle lesioni psichiche che si sono manifestate dopo la rimozione dell’ultima graffetta. Per i giudici, infatti, mancherebbe la prova del nesso eziologico tra la presenza degli oggetti metallici nell’addome e le lesioni di natura psichica.

Viene invece riconosciuta la sussistenza del danno biologico, permanente e temporaneo. In questo caso viene infatti facilmente dimostrato il rapporto tra causa ed effetto, come sancito dal consulente tecnico dei giudici. Il Tribunale di Monza ricorda infatti che, come sancito da prevalente orientamento giurisprudenziale, sia il periodo di malattia che la guarigione con postumi permanenti, possono ben integrare gli estremi del danno biologico.

Posted on by Eleonora De Giorgio in Salute

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